Prospetto informativo disabili 2024: Equalis aiuta le aziende

Il 31 gennaio è il termine ultimo per inviare il prospetto informativo disabili da parte delle aziende. Il documento che indica la situazione occupazionale dell’azienda rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette.

Le imprese soggette alle disposizioni della legge 68/1999, che riguarda il lavoro e le categorie protette, devono prestare attenzione a una scadenza cruciale: il 31 gennaio 2024 è l’ultima data entro cui è possibile inviare il prospetto informativo disabili. Questa disposizione si applica ai datori di lavoro, sia pubblici che privati, che contano almeno 15 dipendenti.

Il prospetto informativo disabili, regolamentato dall’articolo 3 del Decreto ministeriale del 2 novembre 2010, costituisce una rappresentazione dettagliata della situazione occupazionale dell’azienda, facente riferimento al 31 dicembre dell’anno precedente. All’interno di questo documento, l’azienda fornisce un quadro della propria conformità agli obblighi riguardanti l’assunzione di personale disabile e/o appartenente ad altre categorie protette, specificando anche i posti di lavoro e le mansioni disponibili.

Nel dettaglio, il titolare è tenuto a indicare:

  • il totale dei lavoratori dipendenti,
  • il numero e i nomi dei lavoratori inclusi nella quota di riserva,
  • eventuali opportunità di lavoro e posizioni disponibili per questa categoria di lavoratori.

L’obbligo di presentare il prospetto informativo disabili riguarda, sì le aziende con almeno 15 dipendenti, ma solo nel caso in cui si siano verificate variazioni nella situazione occupazionale che abbiano comportato modifiche sostanziali nella base occupazionale, influendo sull’obbligo stesso o influenzando il calcolo della quota di riserva.
Le aziende con un organico di almeno 15 dipendenti, conformemente a quanto stabilito dalla Legge 68/1999, sono tenute a presentare annualmente al servizio provinciale competente una dichiarazione nota come “prospetto informativo”. Questo documento fornisce un quadro dettagliato della situazione occupazionale dell’azienda rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente ad altre categorie protette, evidenziando anche i posti di lavoro e le mansioni disponibili.

Nel prospetto il titolare dovrà indicare:
– il numero totale dei lavoratori dipendenti, 
– il numero e il nominativo dei lavoratori computabili nella quota di riserva, 
– eventuali posti di lavoro e mansioni disponibili per tale categoria di lavoratori.

L’invio del prospetto informativo è esclusivamente telematico e va inviato a nodo regionale dove presente la sede legale. Il mancato invio porta a sanzioni stabilite dall’articolo 15 della Legge n. 68/1999:

  • € 702,43, con un aumento di €34,02 per ogni giorno di ritardo;
  • Nel caso in cui non venga coperta la quota di riserva, è prevista una sanzione di €196,05 per ogni giorno lavorativo di ritardo nell’assunzione di personale disabile.
    La sanzione è di natura fissa (ma progressiva) e può essere oggetto di diffida (1/4 dell’importo complessivo), a condizione che il datore di lavoro, oltre alla presentazione del prospetto informativo, proceda alla sottoscrizione del contratto di assunzione con la persona con disabilità.

CALCOLO QUOTA DI RISERVA

Conformemente alla normativa vigente, i datori di lavoro, sia nel settore pubblico che privato, sono obbligati a garantire la presenza di un adeguato numero di dipendenti con disabilità. Tale quantità deve essere proporzionata alle dimensioni dell’azienda, secondo i criteri definiti dalla Legge per stabilire la quota di riserva. La “quota di riserva” rappresenta il numero di posizioni di lavoro riservate specificamente ai lavoratori con disabilità e ogni azienda è tenuta ad assumerne un determinato numero. Questo calcolo si basa sulla quota totale dei lavoratori presenti (denominata base di computo). Per il calcolo della quota di riserva, vengono inclusi tra i dipendenti tutti i lavoratori che hanno un contratto di lavoro subordinato. Inoltre, sono considerati anche i lavoratori precedentemente riconosciuti disabili prima dell’inizio del rapporto di lavoro, anche se non sono stati assunti tramite collocamento obbligatorio. Questi lavoratori devono avere una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% o devono presentare minorazioni ascrivibili dalla prima alla sesta categoria delle tabelle allegate al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 865/2016). Allo stesso modo, sono considerati i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che presentano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, come accertato dagli organi competenti (ai sensi dell’art. 4, comma 3-bis della legge n. 68/1999).

Equalis può supportare le Aziende nella stesura e presentazione di questo fondamentale documento.

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