Creare o rendere app e siti davvero accessibili è un dovere inclusivo?

Cosa significa realmente essere accessibili dietro ad un pc? È un lavoro culturale e un approccio che non porta più esclusivamente valore, ma è uno standard regolamentato. Il web, essenzialmente nato senza confini, non può essere un percorso ad ostacoli per la navigazione delle persone con disabilità. Creare siti o app accessibili non è più rimandabile: è giusto costruire, fin dall’idea, un prodotto che sia vivibile da chiunque. Per accessibilità, anche online, si intende la capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che per disabilità necessitano di configurazioni particolari o ausili aggiuntivi. In Italia il tema dell’accessibilità è regolato dalla Direttiva Europea 2016/2102 e dalla legge del 9 gennaio 2004, n. 4: “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”, che si preoccupava di garantire l’accesso di tali soggetti ai servizi informatici e telematici della PA e ai servizi di pubblica utilità.

Quali sono le buone regole per arrivare all’obiettivo di comunicare a chiunque?  

“Pensa semplice!” come regola primaria: partendo dalla base dell’interfaccia, come ad esempio dai moduli, fondamentali per l’esperienza di connessione con l’utente, ma anche finestre, spunte, form, menù a tendina, che  rappresentano il bivio in cui si decide se utilizzare il servizio digitale o prediligere il percorso fisico, con un grande dispendio di tempo e non sempre idoneo all’utente.

Come in tantissime sfumature dell’accessibilità, non basarsi solo sulla normativa, ma declinare anche la realtà di utilizzo, considerando il percorso migliore. 

Regole e buon senso che non possono più riguardare solo i soggetti della PA, ma con una nuova Circolare pubblicata dall’Agenzia per l’Italia Digitale, finalmente il chiarimento delle linee guida per l’applicazione degli obblighi di accessibilità previsti dalla Legge Stanca anche ai soggetti privati che offrono servizi al pubblico mediante sito web o app e che hanno un fatturato medio nei 3 anni di attività precedenti superiore a 500 milioni di euro, come ad esempio i servizi al pubblico offerti nei settori dell’energia, del gas, dell’acqua, del trasporto di passeggeri, ma anche relativi ai settori postali, bancari, assicurativi, sanitari, veterinari, etc. La Legge Stanca (legge n. 4/2004) afferma che i siti web e le applicazioni sono accessibili solo se sono percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi. L’articolo 3 bis, spiega molto bene le qualità che il servizio deve possedere:

«2. Sono accessibili i servizi realizzati tramite sistemi informatici, inclusi i siti web e le applicazioni mobili, che presentano i seguenti requisiti: 

a) accessibilità al contenuto del servizio da parte dell’utente; 

b) fruibilità delle informazioni offerte, caratterizzata da: 

   1) facilità e semplicità d’uso, assicurando, fra l’altro, che le azioni da compiere per ottenere servizi e informazioni siano sempre uniformi tra loro; 

   2) efficienza nell’uso, assicurando, fra l’altro, la separazione tra contenuto, presentazione e modalità di funzionamento delle interfacce, nonché la possibilità di rendere disponibile l’informazione attraverso differenti canali sensoriali; 

   3) efficacia nell’uso e rispondenza alle esigenze dell’utente, assicurando, fra l’altro, che le azioni da compiere per ottenere in modo corretto servizi e informazioni siano indipendenti dal dispositivo utilizzato per l’accesso; 

   4) soddisfazione nell’uso, assicurando, fra l’altro, l’accesso al servizio e all’informazione senza ingiustificati disagi o vincoli per l’utente.»

Rendere accessibile un sito non è abbastanza, è un iter che va rinnovato di anno in anno: ogni 23 settembre bisogna compilare Dichiarazione di accessibilità sulla conformità alle regole dei siti e delle applicazioni di cui sono titolari. Sul sito dell’AgID, organo competente per l’accertamento delle violazioni e per l’irrogazione delle sanzioni, è disponibile un “Modello di dichiarazione di accessibilità”, al quale il soggetto obbligato deve attenersi in modo scrupoloso.

Attenzione che il termine ultimo per l’adeguamento ai requisiti di accessibilità previsti dalla Legge 4/2004 dei siti web e delle app è scaduta il 5 novembre 2022. 

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